Omicidio stradale, no grazie

  • Finalmente è stata approvata dai due rami del Parlamento una legge sull'”omicidio stradale”. Era ora. Troppe volte gente ubriaca al volante uccideva qualcuno, magari fuggendo dal luogo del delitto, e restava impunita. Spesso i parenti delle vittime li vedevano ancora circolare liberamente per le strade, ancora in possesso della patente…

Non trovi che vi sia qualcosa di demagogico e di incoerente in questa nuova fattispecie di reato?

  • Ma che dici!

Ammettiamo, senza concederlo, che sia giusto il forte incremento delle sanzioni per chi commette un omicidio su strada. Ti sembra ragionevole che tale incremento non debba concernere ogni tipo di omicidio colposo commesso con mezzi meccanici, ad esempio con un motoscafo, con una moto d’acqua o, magari, con un elicottero?

  • Ma si tratta di casi molto meno frequenti…

Certo, con minore impatto sull’opinione pubblica, quindi. Ma sostanzialmente simili. Si crea, dunque, una sperequazione nel trattamento sanzionatorio di reati simili per ragioni, come dicevo, demagogiche, sull’onda dei tanti, certo umanamente comprensibili, lamenti dei parenti delle vittime della strada, amplificati da numerose trasmissioni televisive.

  • Si tratterebbe, allora, di uniformare le sanzioni per altre fattispecie di reato simili all’omicidio stradale …

Prevedendo l’omicidio acquatico, aereo, subacqueo ecc.? E che ne sarebbe, in generale, degli altri reati colposi e non dolosi che si commettono, anche senza guidare mezzi meccanici? Vogliamo lasciarli indietro?

  • Forse si tratterebbe di aggravare le pene di tutti questi reati….

Ottima idea. Se non ho inteso male, l’omicidio stradale, se si sommano tutte le aggravanti, può comportare fino a 18 anni di reclusione. E così dovrebbe essere, secondo te, per le altre forme di omicidio colposo, giusto?

  • Forse sarebbe giusto…

Invece, nel caso di reati dolosi, come lo stupro commesso da quel Tizio su una tassista, di cui hanno parlato le cronache recenti, la pena prevista potrebbe non superare i 7 anni di reclusione… Ti sembra equo?

  • Perché no? In fondo quel Tizio non ha ucciso nessuno…

Facciamo questo caso. Un padre di famiglia, onesto lavoratore, rientra a casa dopo una cena con i propri ex compagni di classe e, nel buio della notte, non si avvede di una donna che procede in bicicletta sul ciglio della strada. Supponiamo che procedesse a una velocità un po’ più alta del limite di 50 (a volte collocato su tratti di strada fuori città dove si potrebbe benissimo viaggiare a 70 all’ora, soprattutto quando fabbriche e uffici sono chiusi) e che il suo tasso alcolemico superasse i limiti di legge a causa della serata conviviale. L’auto dell’uomo tocca la bici della donna, questa cade e disgraziatamente batte la testa e muore. Nulla da eccepire sul piano civilistico. La famiglia di lei dovrebbe ricevere un congruo risarcimento. Ma sul piano penale? Saresti davvero disposto a sostenere che quest’uomo al volante sia molto più colpevole dello stupratore di prima, che magari ha premeditato il suo delitto e, soprattutto, lo ha commesso scientemente? Sarebbe giusto, ad esempio, che se egli fosse un ottimo insegnante, stimato da colleghi e studenti, o un ottimo medico, impiegato presso una struttura pubblica, o un bravo poliziotto, che ha all’attivo numerosi successi nel campo della lotta alla criminalità, venisse licenziato dall’amministrazione pubblica di appartenenza e mettesse in gravi difficoltà la sua famiglia, come se avesse voluto stuprare qualcuno, rubare, commettere concussione o simili?

  • Poni un caso difficile. Resta il fatto che si sarebbe comunque trattato di omicidio anche se colposo…

Vero, si sarebbe trattato di omicidio, ma solo perché l’uomo avrebbe avuto l’enorme SFORTUNA di imbattersi in quella donna di notte. Quante migliaia di volte persone simili a quell’uomo rientrano dopo una cena senza uccidere nessuno. Nel caso peggiore si ritrovano con un’ammenda da pagare per eccesso di velocità e qualche punto scalato dalla patente. La differenza tra queste migliaia di casi e quello dell’omicida, se ci rifletti, non dipende affatto dalla condotta posta in essere dal soggetto, ma dalle circostanze sfortunate in cui è incappato l’ “assassino” (si fa per dire).

  • Ma l’uomo sapeva che, mettendosi alla guida in quelle condizioni un po’ alterate e conducendo il veicolo a quella velocità, avrebbe potuto uccidere qualcuno. Si potrebbe al riguardo parlare neppure solo di “colpa”, ma forse anche di “dolo eventuale”.

Francamente non mi sembra che ne ricorrano le circostanze, a meno che ogni comportamento “colposo”, poiché ne possono derivare conseguenze catastrofiche, non implichi “dolo eventuale”. Ma anche se così fosse, allora il medesimo comportamento delittuoso lo assumerebbero anche TUTTI coloro che si mettono alla guida in condizioni simili al nostro ipotetico omicida. Ti sembra ragionevole?

  • Non puoi negare, però, che quella delle vittime della strada sia un’emergenza nazionale! Qualcosa bisognava pure fare, no?

Non lo nego, ma mi sembra che la logica che c’è dietro l’invenzione di questo reato sia simile al celebre: “Colpirne uno per educarne cento”. Certo, da domani guiderò con maggiore prudenza, ma si sarebbe potuto ottenere questo risultato anche se si fosse previsto che, nel caso uccidessi accidentalmente  qualcuno, venissi torturato a morte. Questo, però, non significa che torturare qualcuno sia giusto, non trovi?

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